L’Articolo 24 della legge per la riforma costituzionale riguarda l’articolo 88 della Costituzione:
Ulteriore aggiornamento dovuto alla diversa composizione del Senato: non è più facoltà del Presidente della Repubblica scioglierlo.
Art. 24.
(Scioglimento della Camera dei deputati)
1. All’articolo 88 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:
« Il Presidente della Repubblica può, sentito il suo Presidente, sciogliere la Camera dei deputati ».