Pubblicato in: Costituzione, Riflessioni

Riforma costituzionale – Articolo 24

L’Articolo 24 della legge per la riforma costituzionale riguarda l’articolo 88 della Costituzione:

cost-art-88

Ulteriore aggiornamento dovuto alla diversa composizione del Senato: non è più facoltà del Presidente della Repubblica scioglierlo.

Art. 24.

(Scioglimento della Camera dei deputati)

1. All’articolo 88 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:

« Il Presidente della Repubblica può, sentito il suo Presidente, sciogliere la Camera dei deputati ».

riforma-costituzionale

 

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